Gli organi collegiali sono previsti per i diversi livelli della scuola. I componenti vengono eletti dai membri della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di istituto).
Assemblea dei genitori
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Consigli di classe
I genitori possono far parte, se eletti, dei consigli di classe. Tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente entro il 31 ottobre, con procedure semplificate. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia (articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Consiglio di istituto
Il Consiglio di istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per il il rinnovo dei consigli di circolo si svolgono ogni triennio, oppure quando non sono presenti tutte le componenti (articolo 8 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche per adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
Regolamento del Collegio dei Docenti
CONSIGLIO D’ISTITUTO
ELEZIONI 2022
Circolare 80 Variazione orario elezione rappresentanti dei Genitori
Componente studenti: proclamazione eletti
Nomina Componenti Seggio Elettorale
Norme Disciplinari per Elezioni Organi Collegiali
Risultati elezioni triennali nel Consiglio di Istituto – componente docenti
Decreto di nomina componente Docenti
ELEZIONI 2021
54 Elezioni dei Rappresentanti negli Organi Collegiali (biennali e annuali)
Decreto Nomina Elezioni Biennali